Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11949 del 25 ottobre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimità dell'accertamento di una violazione al codice della strada contestata al trasgressore dal competente comando dei Vigili Urbani non è in alcun modo inficiata dalla eventuale collaborazione prestata, in sede di rilevazione e segnalazione della violazione stessa, dai c.d. «ausiliari del traffico», i quali, senza essere investiti di funzioni di polizia, operano in funzione di mera collaborazione con l'autorità municipale. Né risulta a ciò di ostacolo il disposto in parte qua, della legge 689 del 1981, ben potendo i verbali dei pubblici ufficiali attingere il loro contenuto da segnalazioni e denunce effettuate da privati cittadini, pur senza fare, in tal caso, fede fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c.

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