Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 725 del 24 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché nel rito del lavoro non sono consentite in appello né domande nuove (art. 437, secondo comma, c.p.c.) né modificazioni delle domande – le quali ultime sono possibili solo all'udienza di discussione di primo grado con l'autorizzazione del giudice (art. 420 primo comma) – non è ammissibile in sede di gravame la richiesta di interessi e rivalutazione sulle anticipazioni del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria dovute dal datore di lavoro, dopo che in primo grado sia stato fatto valere l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni ordinarie.

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