Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4454 del 19 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La notifica della sentenza fatta in copia non ritualmente spedita dal cancelliere e quindi non autentica č giuridicamente inesistente, posto che la consegna al destinatario, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi costituisce elemento essenziale della notificazione e che la conformitā all'originale dell'atto pubblico č certificata dal pubblico depositario autorizzato a spedirne copia ed, in particolare, nel caso di sentenza, dal cancelliere, il quale per sua funzione istituzionale attende al rilascio di copie degli atti giudiziari, attestandone la conformitā all'originale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.