Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 338 del 13 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La notifica della sentenza eseguita mediante il servizio postale deve considerarsi non avvenuta – con la conseguente impossibilitą di far riferimento al termine breve ai fini della verifica della tempestivitą del ricorso per cassazione – ove manchi agli atti l'avviso di ricevimento, che ai sensi dell'art. 4 della L. 20 novembre 1982, n. 890, costituisce prova dell'esecuzione della notifica a mezzo del servizio predetto.

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