Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5139 del 9 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La conclusione del contratto nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l'esecuzione da parte del destinatario della proposta si verifica solo nelle ipotesi tassative di cui all'art. 1327 c.c. Tuttavia, quando, non vertendosi in una di dette ipotesi, il contratto viene eseguito .a prescindere dalla risposta e successivamente viene dato avviso dell'avvenuta esecuzione, pur nella convinzione che tale dichiarazione configuri l'avviso di cui al secondo comma dell'art. 1327, tale avviso può assumere, in presenza di elementi univoci, il valore di accettazione della proposta, stante il fondamentale principio di conservazione del contratto, di cui all'art. 1367 c.c. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di giurisdizione, ha ritenuto, in riferimento all'art. 4 n. l c.p.c. — applicabile alla controversia, iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 —, il contratto concluso non già nel luogo dell'inizio dell'esecuzione, in difetto dei presupposti di cui all'art. 1327, ma nel luogo in cui il proponente aveva ricevuto la comunicazione relativa all'avvenuta esecuzione).

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