Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10320 del 3 ottobre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'immobile aggiudicato, in esito ad esecuzione per espropriazione forzata, risulti difforme o privo delle qualitą indicate negli atti della procedura, senza che l'aggiudicatario sia a conoscenza della situazione reale, deve riconoscersi a questi il diritto di denunciare la mancanza di quelle qualitą, ovvero la consegna di aliud pro alio, secondo le regole comuni, tenuto conto che tali regole trovano deroga nella vendita forzata, inclusa quella promossa da istituto di credito in base alla disciplina sul credito fondiario, solo con riguardo alla garanzia per vizi, esclusa dall'art. 2922 primo comma c.c., e che, inoltre, non č onere dell'aggiudicatario medesimo di controllare l'esattezza delle menzionate indicazioni.

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