Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1650 del 11 maggio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 15 disp. prel. c.c. non sono ammissibili, qualora non sia espressamente previsto dalla legge, usi che abbiano la forza di togliere efficacia alla norma scritta: non può, perciò, essere invocato, per escludere l'inadempimento, un uso vigente nel commercio dei legni esotici, secondo cui nelle vendite dei legnami in tronchi l'esame della merce verrebbe fatta in base alle caratteristiche esteriori, in quanto contrastante col principio fondamentale che il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa contrattualmente pattuita, alla quale, perciò, la cosa consegnata deve corrispondere non solo nella identità fisica ma anche nell'individualità economica. (Nella specie, era stato pattuito l'acquisto di mogano della specie «sapeli» ed era stato consegnato mogano della specie «kosipo», che differisce dal primo non già per le strutture interne, esteriormente visibili, bensì per la sostanza stessa del legno).

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