Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17997 del 9 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il credito principale sia assistito dalla garanzia personale prestata da un terzo, non č ammissibile la cessione del solo credito di garanzia in assenza del consenso del garante, in quanto ai sensi dell'art. 1263, comma 1, c.c., in ipotesi di cessione, il credito principale č trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori, esistendo tra i detti crediti uno stretto collegamento che impone la loro titolaritā sempre in capo al medesimo soggetto giuridico.

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