Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15458 del 26 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze tra fabbricati, nel regolamento locale che non preveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte per zone territoriali omogenee dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 questa inderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediata operativitą nei rapporti tra privati, in virtł della natura integrativa del regolamento rispetto all'art. 873 c.c..

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