Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13309 del 22 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio non determina alcuna nullitą di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilitą, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza.

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