Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18998 del 20 aprile 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

È onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare tempestivamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti - tra cui il numero di fax - onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse affetta da nullità la notificazione di un avviso di fissazione avanti a sé dell'udienza di trattazione del ricorso effettuata al difensore, a mezzo del fax, sull'utenza dello studio dal quale lo stesso si era trasferito qualche giorno prima, adottando un nuovo numero, senza però comunicarlo).

(massima n. 2)

Il termine di centottanta giorni, fissato dal comma secondo dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indeterminato ad una situazione di instabilità, derivante dalla possibilità di esperire un ulteriore ricorso.

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