Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6022 del 9 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale č sufficiente la notificazione del solo dispositivo, della quale tiene il posto anche la lettura in udienza se la parte č presente o deve considerarsi tale, non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni né, tantomeno, procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione.

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