Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35165 del 18 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. (Fattispecie in tema di concorso di persone nel reato di importazione di sostanza stupefacente, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva ravvisato la giurisdizione italiana nella condotta dell'imputato trovato in possesso di sostanza stupefacente all'aeroporto di Caracas, ivi arrestato e giudicato, sulla base del rilievo che la sostanza detenuta dallo stesso gli era stata affidata affinché la trasportasse in Italia per consegnarla a determinati soggetti; la S.C. ha ritenuto la motivazione della sentenza insufficiente, non avendo indicato i correi, né descritto gli accordi tra loro intercorsi e nemmeno individuato la frazione di condotta realizzata nel territorio dello Stato collegata con quella commessa all'estero).

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