Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 8169 del 3 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicabilitā della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c. la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per l'ottenimento di un posto di lavoro (nella specie, presso un istituto bancario), a prescindere dall'esito della trattativa immorale, non č ammesso a ripetere la prestazione, perché tale finalitā, certamente contraria a norme imperative, č da ritenere anche contraria al buon costume.

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