Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 9177 del 12 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni gią oggetto di donazione rimangono di proprietą del medesimo donatario; sicché, ove il condividente abbia optato per la prima, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico, con la conseguenza che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.

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