Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4114 del 27 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessitą deve basarsi non gią su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensģ su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso la configurazione della scriminante putativa dello stato di necessitą nei riguardi di un'imputata che aveva abbandonato il domicilio coniugale con figli minori adducendo il timore di condotte violente dell'ex compagno, sul presupposto che la fuga non costituiva l'unica soluzione possibile - potendosi chiedere l'intervento dei servizi sociali - e che tale fuga era stata reiterata anche quando l'imputata si trovava assieme ai figli presso una comunitą, in situazione protetta).

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