Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2018 del 3 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di prevalenza e quello di equivalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti impediscono al giudice di irrogare gli aumenti previsti dalla legge per le contestate aggravanti, ma non gli precludono la possibilità di tener conto di queste nella valutazione complessiva del fatto e della personalità del colpevole finalizzata alla concreta determinazione della pena-base. Tuttavia il fatto che esista tale possibilità non postula necessariamente che di essa il giudice si avvalga sempre, per cui non può presumersi che ogni aggravante, dichiarata equivalente o subvalente, abbia cagionato, comunque, un aumento di pena, e che quindi l'eventuale eliminazione di essa in sede di gravame comporti, automaticamente, l'obbligo di ridurla. Ne consegue che nei casi in cui il giudice del gravame escluda la concorrenza di una o più circostanze aggravanti, già dichiarate dal primo giudice equivalenti o subvalenti rispetto alle applicate attenuanti, egli non è tenuto ipso iure a ridurre la pena, ma solo ad accertare se e quale incidenza abbiano avuto quella o quelle aggravanti nella determinazione della pena base, allo scopo di eliminarla.

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