Cassazione penale Sez. V sentenza n. 45851 del 31 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, con atto sottoscritto dal condannato, mediante spedizione postale di raccomandata A/R da parte del difensore, insieme all'atto di nomina ed alla procura speciale rilasciatagli, attesa l'esplicita disciplina in proposito dettata dall'art. 625 ter, comma secondo, cod. proc. pen., che contempla la "presentazione personale" dell'istanza nella cancelleria del giudice competente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la straordinarietà del mezzo di impugnazione non ammette deroghe alla prescritte formalità di presentazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.