Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2676 del 10 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione sull'opportunitā di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilitā delle parti ed ammissibile di ufficio, č rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale - con valutazione insindacabile in sede di legittimitā, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 c.c., ossia che la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, e, ai fini della scelta della parte cui deferire il giuramento, č facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento processuale e stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravitā, precisione e concordanza.

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