Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4459 del 7 marzo 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale non richiede una specifica manifestazione di volontą in tal senso, essendo sufficiente un comportamento chiaramente indicativo della determinazione che l'opera del professionista non venga condotta a termine.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.