Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15029 del 21 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto della "revisione dei prezzi" e l'obbligatorietà del "prezzo chiuso", da considerarsi principi regolatori degli appalti pubblici, sono ispirati a parametri di contemperamento tra diritti dell'appaltatore ed esigenze del committente affatto diversi rispetto a quelli della revisione prezzi, atteso che mentre quest'ultimo istituto tende a mantenere fermo l'originario rapporto sinallagmatico tra prestazione dell'appaltatore e controprestazione dell'Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, ove questi superino la soglia della normale alea contrattuale, i primi, invece, mirano ad assicurare alla P.A. beni e prestazioni alle migliori condizioni, nonchè a soddisfare l'esigenza della certezza dell'impegno finanziario e di risanamento della finanza pubblica, e ciò mediante un'alea convenzionale forfetizzata per entrambi i contraenti attraverso un sistema di automatico computo degli aumenti sganciato da un preciso collegamento con l'inflazione reale

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