Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13955 del 14 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Il litisconsorzio previsto all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 ha carattere processuale ed unilaterale; la partecipazione al giudizio del responsabile del danno č necessaria solo quando il danneggiato proponga azione diretta nei confronti dell'assicuratore, mentre, ove eserciti l'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del danneggiante o del proprietario del veicolo senza citare l'assicuratore, questi non assume la veste di litisconsorte necessario e potrā quindi essere pretermesso, fermo il potere del convenuto o del giudice di chiamarlo in causa ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c.; qualora, invece, il danneggiato abbia agito nei confronti dell'assicuratore citando anche il responsabile del danno e si accerti il difetto di legittimazione passiva dell'assicuratore, il giudice non deve integrare il contraddittorio nei confronti dell'impresa legittimata ma rigettare la domanda.

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