Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11090 del 11 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di consecuzione di procedure concorsuali, la domanda con cui il commissario straordinario, dopo aver chiesto con l'atto introduttivo del giudizio la revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., di rimesse di conto corrente di natura solutoria anteriori alla data di ammissione del debitore alla procedura di amministrazione controllata, chieda anche la revoca delle rimesse avvenute tra detta data e la successiva apertura della procedura di amministrazione straordinaria, si deve ritenere nuova (oltre che infondata), essendo le due domande distinte per il fatto, qualitativamente rilevante, di essere le prime rimesse anteriori e le seconde successive al decreto di ammissione all'amministrazione controllata e, dunque, soggette ai diversi regimi di cui, rispettivamente, all'art. 67 e all'art. 167 legge fall., giacché non è ipotizzabile che in caso di consecuzione di procedure si possa avere una duplice e contraddittoria decorrenza del periodo sospetto tanto dal decreto di ammissione alla prima procedura quanto dall'apertura della seconda. (Nella fattispecie, in presenza di domanda in primo grado che specificamente indicava le rimesse anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata e genericamente invocava la revoca, altresì, di tutti gli accrediti effettuati sul conto corrente, il tribunale aveva accolto la domanda reputando che il periodo sospetto andasse computato dalla instaurazione della seconda procedura e la corte di appello, invece, aveva ritenuto che tale periodo decorresse, invece, dall'instaurazione della prima e aveva proceduto, quindi, alla revoca di tutte le rimesse risultanti nel giudizio; la S.C. ha cassato la sentenza di appello affermando che la domanda relativa alle rimesse successive all'ammissione del debitore all'amministrazione controllata era nuova, oltre che infondata).

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