Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2335 del 17 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche dopo la riforma della legge fallimentare, nel caso in cui, dopo l'ammissione di una societą di persone al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento della medesima societą e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 147 legge fall., il termine di cui all'art. 67 legge fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale posto in essere dal socio decorre dal decreto di ammissione della societą alla prima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della societą comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato d'insolvenza della societą, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d'insolvenza personale del socio, dovendosi escludere un "vulnus" all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura i soggetti potenzialmente soggetti al fallimento in esito alla stessa.

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