Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4267 del 27 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nella determinazione del danno derivante da colpa extracontrattuale, come da quella contrattuale, il principio secondo il quale deve tenersi conto dell'eventuale vantaggio che il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, ad evitare che il risarcimento si risolva in un lucro indebito è applicabile solo quando anche il lucro sia conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, sì che il vantaggio e il danno si presentino come eventi contrapposti di un medesimo fatto avente l'idoneità a determinarli entrambi. Pertanto va esclusa la compensatio lucri cum damno tra il vantaggio derivato, al proprietario di un fondo, dalla costruzione di una contigua strada pubblica, ed il danno, dal medesimo subito, per frane ricollegabili non già all'opera pubblica in sé, bensì al comportamento illecito della P.A. che, nella relativa esecuzione, abbia trascurato di effettuare gli interventi indispensabili ad evitare movimenti franosi del terreno.

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