Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7561 del 3 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della prova, una dichiarazione resa da un coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, che può essere diretta non solo ad indirizzare un'accusa globale nei confronti del concorrente nel reato (cosiddetta chiamata di correo) o dell'autore di un reato collegato, ma anche a sostenere una circostanza del reato, può essere assunta come prova anche parzialmente, nei punti riscontrati da altra dichiarazione o da differenti elementi esterni, restando invece inattendibile per legge in quelli non riscontrati.

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