Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 29025 del 17 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di benefici penitenziari, il provvedimento con il quale il pubblico ministero, a seguito di richiesta di affidamento c.d. «terapeutico» presentata da condannato tossicodipendente o alcooldipendente, abbia negato la sospensione dell'esecuzione della pena, non č impugnabile mediante ricorso per cassazione e contro di esso puņ essere proposto esclusivamente incidente davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

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