Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12514 del 24 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mandato di arresto europeo emesso dall'autoritą giudiziaria italiana, il rispetto del principio di specialitą riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, di tal che, in ipotesi di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertą personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito. (Fattispecie in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso).

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