Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14880 del 10 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialitā, dettato dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autoritā giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa č stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilitā di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertā personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie, nella quale il ricorrente, consegnato dall'autoritā giudiziaria slovena in seguito a MAE per l'esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertā per il diverso delitto di ricettazione).

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