Cassazione civile Sez. III sentenza n. 815 del 20 febbraio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine della liquidazione del danno derivante ai congiunti di persona deceduta per fatto illecito altrui, la percentuale di scarto fra vita fisica e vita lavorativa, da detrarsi dalla capitalizzazione del reddito annuo, č per sua natura variabile, in quanto si ricollega anche alla situazione particolare di ciascun soggetto ed al tipo di lavoro dal medesimo svolto. In particolare, nelle cosiddette libere professioni, detta percentuale deve ritenersi inferiore rispetto ad altre attivitā, tenendo conto della minore incidenza dell'usura fisica sull'intensitā e produttivitā di prestazioni intellettuali, che si affinano con l'esperienza e gli studi per l'aggiornamento professionale.

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