Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3491 del 12 giugno 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della liquidazione del danno da lucro cessante, subito da un soggetto che godeva di un reddito saltuario per la discontinuità dell'occupazione, o incerto per i rischi inerenti all'esercizio di un'impresa, non può farsi ricorso ad un parametro aritmetico corrispondente alla misura della riduzione della capacità lavorativa, ma deve considerarsi, in riferimento a determinate circostanze (età, condizione sociale, attitudine ad un proficuo lavoro generico) la misura presumibile di utilizzazione possibile di tale capacità.

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