Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2804 del 21 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato che abbia depositato, diversamente da quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., la sua nomina ad una autoritā giudiziaria diversa da quella procedente, non costituisce causa di nullitā se il difensore non dimostra che, al momento in cui č disposta la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, l'atto di nomina č giā nella disponibilitā dell'autoritā giudiziaria procedente.

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