Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3207 del 23 gennaio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di prove, le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso di attivitą ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione delle norme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a dichiarazione resa ad ispettore di istituto previdenziale)

(massima n. 2)

Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilitą di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilitą per aspecificitą, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di dichiarazione indiziante resa a funzionario Inps nell'ambito di attivitą ispettiva, in assenza delle garanzie di difesa previste dal codice di rito).

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