Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12785 del 27 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata comunicazione al difensore di una delle parti costituite, da parte del consulente tecnico autorizzato dal giudice a compiere indagini da solo (art. 194 c.p.c.), del tempo e del luogo di inizio delle operazioni (art. 90, primo comma, disp. att.), determina la nullità della consulenza tecnica — rilevante ove tempestivamente eccepita —, né il vizio è escluso dalla presenza alle operazioni della parte personalmente, che debba essere sottoposta ad accertamenti medico-legali.

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