Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3591 del 26 ottobre 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

La preventiva messa in mora non avrebbe scopo al fine di legittimare la domanda di risoluzione per inadempimento quando questo è di non scarsa importanza, perché a tal fine è sufficiente il fatto obiettivo di un simile inadempimento, mentre la necessità della messa in mora può concepirsi soltanto se la domanda di risoluzione si basi su un inadempimento temporaneo, quale può essere un semplice ritardo nell'eseguire la prestazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.