Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2922 del 22 luglio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione della sentenza a pił parti presso un unico domiciliatario o procuratore deve essere eseguita mediante consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari; se le copie sono di numero inferiore, non essendo possibile stabilire la persona cui esse furono dirette, la notificazione deve considerarsi inesistente. (Applicazione in tema di decorrenza del termine di impugnazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.