Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32925 del 29 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La specificazione dei doveri che incombono sul lavoratore ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 implica che al lavoratore non è riconosciuta alcuna autonomia decisionale o iniziativa personale in ordine alla prevenzione infortuni, ma solo il compito di attenersi fedelmente alle istruzioni e alle direttive che gli provengono dai soggetti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto. Pertanto, il lavoratore dipendente non ha il dovere di rifiutare la prestazione di lavoro ove l'imprenditore non adempia alle disposizioni delle leggi di prevenzione degli infortuni: la posizione di soggetto più debole del rapporto contrattuale impedisce la possibilità concreta di opporre un simile rifiuto, e nessuna responsabilità penale può ipotizzarsi a suo carico qualora abbia usato una macchina priva dei prescritti dispositivi di sicurezza quando tali dispositivi non gli siano stato forniti dal suo datore di lavoro.

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