Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3336 del 16 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, (art. 474 c.p.) il reato č configurabile, qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando errore circa l'origine e la provenienza del prodotto e, quindi, la confusione tra contrassegno e prodotto originali, e quelli non autentici. La contraffazione grossolana non punibile č soltanto quella che č riconoscibile ictu oculi, senza necessitā di particolari indagini, e che, si concreta in una imitazione cosė ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno.

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