Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1490 del 9 novembre 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Esiste il pericolo concreto di disastro ferroviario colposo quando la condotta dell'agente sia idonea, a norma dell'art. 40 c.p. e secondo il principio della causalitą adeguata, a determinare il disastro, essendo irrilevante che questo non si sia verificato per l'intervento di una causa esterna o fortuita.

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