Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 151 del 26 gennaio 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di crollo di costruzione nella ipotesi colposa prevista dall'art. 449 c.p. richiede l'insorgere di un pericolo effettivo per la incolumitā pubblica che, per i suoi caratteri di estensione e diffusivitā, č diverso dal pericolo alle persone previsto nella contravvenzione di rovina di edifici o altre costruzioni (art. 676 c.p.).

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