Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10388 del 12 ottobre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurazione del reato di incendio colposo (art. 449 c.p.) di cosa altrui, non č necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumitā, in quanto, come si evince dall'art. 423, primo comma, c.p. (cui l'art. 449 c.p. si ricollega), tale pericolo č presunto iuris et de iure quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di proprietā dell'agente. (Nella specie č stato ritenuto configurabile il reato in un caso di incendio, derivato dalla accensione di fuoco per bruciare foglie e ricci di castagne, protrattosi per alcune ore, estesosi progressivamente ad alberi e cespugli di altrui proprietā per circa un ettaro e tale da impegnare nell'opera di spegnimento guardie forestali e vigili del fuoco).

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