Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4982 del 22 aprile 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste l'estremo oggettivo del delitto di evasione nel comportamento di chi, dopo che gli č stato notificato, in un ambiente vigilato dalla forza pubblica, un provvedimento restrittivo della libertą personale, fugga, eludendo il controllo degli agenti, posto che dal momento della predetta legale comunicazione egli non poteva pił allontanarsi liberamente e senza essere ostacolato.

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