Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2591 del 7 febbraio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di cessione di crediti, la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, c.c., in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.

(massima n. 2)

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. Conseguentemente, qualora il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento.

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