Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8722 del 6 agosto 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di calunnia, l'individuazione del richiesto dolo generico — cioč la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che č coscienza della lesivitā concreta del fatto attribuito all'incolpato — č evidenziato, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalitā esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, č possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Il problema dell'accertamento del dolo consiste, quindi, nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalitā della condotta, che sono espressione dell'atteggiamento psichico dell'agente ed indicative della esistenza di una rappresentazione e di una voluta motivazione del fatto. Ne deriva che la motivazione in ordine alla sussistenza del dolo si immedesima con l'accertamento di quelle circostanze che evidenziano la cosciente volontā della condotta dell'agente.

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