Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36526 del 3 novembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il necroforo riveste la qualitą di incaricato di pubblico servizio, considerato che egli svolge attivitą urgenti di pertinenza della P.A., disciplinata da norme di diritto pubblico e da compiere senza ritardo per evidenti ragioni sanitarie; dette attivitą, infatti, non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o in semplici mansioni d'ordine, ma comprendono anche mansioni che implicano conoscenza e applicazione delle relative normative, le quali, sia pure a livello esecutivo, possono, per alcuni versi, essere classificate come attivitą di collaborazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autoritą sanitarie competenti, concorrendo, pertanto, ad integrare la qualitą di incaricato di pubblico servizio, nel duplice senso esplicitato dall'art. 358, comma secondo, c.p. (assenza di funzioni pubbliche e di semplici mansioni d'ordine o meramente materiali). Ne consegue che integra il rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) il necroforo che rifiuti di provvedere al servizio di inumazione e tumulazione dei cadaveri cui sia destinato.

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