Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10617 del 3 novembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve ravvisarsi condotta idonea ad integrare il delitto di concussione tentata nel comportamento del componente di una commissione di esame che, dopo aver rivelato ad un candidato l'esito disastroso degli esami scritti, gli prospetti come unica possibile via per ottenere la promozione quella di farsi interrogare nella materia a lui riservata e richieda a tal fine una somma di denaro. Nel fatto, invero, č ravvisabile, da un lato, l'abuso dell'agente, consistente nell'approfittare della sua pubblica funzione di componente della commissione di esame allo scopo di farne mercimonio, e, dall'altro, il timore (metus publicae potestatis) viziante la volontā del soggetto passivo a seguito della rappresentazione del male (bocciatura) che si sarebbe verificato in caso di mancata adesione alla richiesta di denaro.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.