Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24759 del 28 novembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rapporto che s'instaura tra paziente e ente ospedaliero ha fonte in un contratto a prestazioni corrispettive, consistenti, per quanto riguarda l'ente, nell'obbligo di fornire adeguate prestazioni assistenziali attraverso la predisposizione di strutture e risorse umane efficienti. Pertanto, il rigetto della domanda nei confronti del medico, non č sufficiente ad escludere la responsabilitā contrattuale del presidio ospedaliero, essendo, invece necessario, nel caso di danno a neonato conseguente a parto podalico avvenuto in emergenza, assolvere all'onere di provare di aver esattamente adempiuto secondo gli standards di professionalitā, efficienza e sicurezza esigibili all'epoca del fatto o di aver operato in condizioni di emergenza tali da procurare un danno iatrogeno giustificato dall'intento di salvare la vita al neonato e alla gestante.

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