Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4177 del 4 febbraio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità tanto delle corruzione impropria, prevista dall'art. 318, comma primo, c.p., quanto di quella propria, prevista dall'art. 319, comma primo, stesso codice, è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata.

(massima n. 2)

In tema di corruzione, il solo fatto che l'attività del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) presenti margini più o meno ampi di discrezionalità non vale, di per sé, ad escludere la configurabilità della corruzione impropria in luogo di quella propria, ben potendo risultare che l'atto discrezionale compiuto o da compiere sia comunque idoneo alla migliore soddisfazione dell'interesse pubblico, nonostante che il suo compimento sia fatto dipendere dalla indebita retribuzione.

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