Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13351 del 11 ottobre 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

La condotta del dipendente della societā autostrade che - in qualitā di esattore alla stazione di uscita, e quindi di incaricato di pubblico servizio - si appropria di parte del denaro incassato e - al fine di evitare che il maneggio sia scoperto ed assicurarsi il profitto conseguito - procede alla sostituzione delle schede consegnate dagli utenti in uscita dall'autostrada con altre schede, indicanti percorsi inferiori, da lui stesso emesse in altre stazioni di entrata, integrava il reato di malversazione (art. 315 c.p.) ed integra attualmente il reato di peculato (art. 314 c.p., modificato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86), e non quello di truffa (art. 640 c.p.), in quanto il prius di tale condotta č da ravvisarsi nell'appropriazione e non giā nel surrettizio operare per mascherarla.

(massima n. 2)

La fattispecie criminosa prevista dall'art. 315 c.p. — a seguito delle modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. introdotte dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 artt. 1 e 20 — č ricompresa tra le ipotesi di reato di cui all'art. 314 c.p. Ai fatti commessi prima delle predette modifiche normative, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, č applicabile l'abrogato art. 315 c.p., in quanto il reato a suo tempo preveduto dalla predetta norma č meno grave sotto il profilo sanzionatorio rispetto a quello preveduto dall'art. 314 c.p., ora vigente.

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