Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16708 del 19 dicembre 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di peculato, il concetto di «appartenenza» alla pubblica amministrazione non esclude che la cosa o il denaro possa in definitiva spettare in proprietą ad altro soggetto, essendo sufficiente che fra la cosa-denaro e la P.A. intercorra un vincolo che consenta o imponga a quest'ultima di disporne. Ne consegue, pertanto, che qualora - dopo l'emissione del mandato-ordine di pagamento - il pubblico ufficiale, incaricato-delegato a pagare agli aventi diritto i ratei di funzioni, stipendi, etc., si appropri del denaro, egli commette peculato e non malversazione, atteso che il beneficiario diventa proprietario del denaro soltanto al momento dell'effettiva riscossione. E ciņ, in quanto la P.A. conserva il potere di disponibilitą sul denaro stesso fino al momento in cui si estingue l'obbligo del pagamento mediante la riscossione diretta da parte dell'interessato o di persona da lui delegata.

(massima n. 2)

Le quietanze di pagamento di un titolo avente natura di atto pubblico, come i vaglia ed i conti correnti postali, rientrano nella stessa categoria ai sensi dell'art. 476, primo comma, c.p., perché formate alla presenza di un pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e come compito suo proprio, ne deve controllare la regolaritą.

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